COS’È
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Nei procedimenti di espulsione previsti dall’art. 13 D. Lgs n. 286/1998, lo straniero è ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Il difensore di fiducia o nominato di ufficio che ha svolto l’attività difensiva, per ottenere la liquidazione delle spese e dell’onorario deve presentare apposita richiesta al Giudice titolare del procedimento.
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A CHI E’ RIVOLTO/
CHI LO PUO’ RICHIEDERE
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Il Difensore di fiducia/di ufficio che ha svolto attività difensiva della persona soggetta a un procedimento di espulsione previsto dall’ art. 13 D. Lvo n.286/1998
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DOVE SI RICHIEDE/CONSEGNA
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Le richieste dei difensori di liquidazione delle spese ed onorari, di regola, vanno caricate sul sistema SIAMM attraverso il portale ministeriale dedicato: https://lsg.giustizia.it.
La presentazione della richiesta di liquidazione nella cancelleria competente non esclude il caricamento della stessa su SIAMM
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COSA OCCORRE
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Alla richiesta di liquidazione dovrà essere allegata la nota spese redatta tenendo conto delle riduzioni stabilite dal DPR n. 115/2002; nella trasmissione telematica il difensore allegherà un file contenente istanza e nota spese scannerizzate
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QUANTO COSTA
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Nulla
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TEMPO MEDIO
NECESSARIO
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Le richieste di liquidazione caricate sull’ applicativo SIAMM sono esaminate e prese in carico con cadenza quasi quotidiana, ed immediatamente trasmesse alla cancelleria del Giudice competente per l’emissione del decreto di pagamento.
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