Come fare per


Richiesta di accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)
Richiesta di accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)

COS’È

Il decreto legislativo del 25/5/2016 n. 97, di modifica al D. Lgs. n. 33/2013, ha introdotto l’istituto dell’accesso civico generalizzato (art. 5, co. 2, D. Lgs. N. 33/20135), che riconosce a chiunque il diritto di accedere a dati, informazioni e documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni. L’esercizio di tale diritto deve avvenire nel rispetto dei limiti derivanti dalla tutela di beni ed interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (tutela del diritto alla riservatezza e alla protezione dati personali, sicurezza e ordine pubblico, segreti militari, ecc.).

La sua finalità è quella di favorire “forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali della P.A., sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”. 

Si distingue perciò:

  1. a) dall’accesso civico semplice, che è circoscritto ai dati, documenti ed informazioni per i quali la P.A. ha l’obbligo di pubblicazione ( art. 5 co. 1, D. Lvo. N. 33/2013);
  2. b) dall’accesso agli atti di cui agli artt. 22 e ss. legge n. 241/90, che attribuisce al cittadino il diritto di accedere agli atti per la tutela delle posizioni soggettive di cui è titolare.

Con riguardo agli uffici giudiziari, la richiesta di accesso civico generalizzato può essere formulata per dati, informazioni e atti che “ siano riconducibili alle attività ammnistrative degli stessi e non anche agli atti giudiziari cioè a quelli processuali o a quelli che siano espressione della funzione giurisdizionale”.

In tal caso si applicheranno le regole di diritto processuale.

(ANAC - delibera n.1309/2016 )

A CHI E’ RIVOLTO/

CHI LO PUO’ RICHIEDERE

L’accesso civico generalizzato può essere esercitato da chiunque e non richiede alcuna specifica giustificazione o motivazione.

 

DOVE SI RICHIEDE/CONSEGNA

La richiesta di accesso civico generalizzato può essere trasmessa:

  • per posta elettronica allegando copia di un documento d’identità valido, ai seguenti indirizzi: : prot.gdp.palermo@giustiziacert.it, gdp.palermo@giustiziacert.it., gdp.palermo@giustizia.it;
  • per posta ordinaria al seguente indirizzo: Ufficio del Giudice di Pace di Palermo, via Cavour nn. 40/60, cap 90133;
  • mediante deposito nella sede di via Cavour, piano 1°, stanza n. 9, al direttore Dott. Gianfranco Viviano, nominato referente del servizio.

COSA OCCORRE

La richiesta di accesso sottoscritta con l’indicazione precisa dei dati, dei documenti o informazioni a cui si chiede di accedere, e copia del documento di identità del richiedente. 

 

La richiesta può essere compilata utilizzando l’apposito modello disponibile nella sezione “ modulistica “

 

QUANTO COSTA

Nulla per la presentazione della richiesta. E’ fatto salvo il rimborso del costo sostenuto per la riproduzione dei documenti e dei dati su supporto materiale, sui quali è stato consentito l’accesso. 

TEMPO MEDIO

 NECESSARIO

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni.

Tale termine decorre dalla data di trasmissione o presentazione della richiesta se oggetto dell’accesso sono dati, informazioni e documenti detenuti dall’Ufficio.

Il termine è differito nelle ipotesi di comunicazione della richiesta ad eventuali controinteressati, o d’invio della stessa ad altra Amministrazione individuata come detentrice dei dati. In tali casi, il termine riprende a decorrere dalla data di comunicazione o trasmissione.

Il termine è, inoltre, prorogato di altri 30 giorni nel caso in cui il richiedente sia stato invitato ad integrare l’istanza di accesso.

Il procedimento può concludersi con provvedimento di accoglimento totale o parziale o di rigetto della richiesta, o ancora con archiviazione nei casi  in cui il richiedente non abbia provveduto alla integrazione della richiesta.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di  mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare richiesta di riesame  al  responsabile  della  prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero della Giustizia, utilizzando il modulo pubblicato nella sezione “ modulistica “

Note : Per una più approfondita conoscenza dei principi e delle indicazioni operative concernenti l’esercizio del diritto di accesso civico generalizzato agli atti e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione, si fa rinvio alle linee guida dell’ANAC delibera n.1309/2016, alla circolare n. 2/2017  del Ministro per la Pubblica Amministrazione, e alle linee guida operative  emesse in data 16/2/2018 dal Capo Gabinetto del Ministro della Giustizia, tutte reperibili sul sito istituzionale della giustizia.

Giudice di Pace

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