COS’È
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La parte che sta in giudizio ha diritto a richiedere e ricevere copia degli atti del giudizio
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A CHI E’ RIVOLTO/
CHI LO PUO’ RICHIEDERE
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La parte, anche tramite il suo procuratore o un delegato, ha diritto a ricevere copia degli atti del giudizio presentando una richiesta presso l’ufficio ove si trova il fascicolo (cancelleria del giudice assegnatario del procedimento o ufficio archivio), corrispondendo le marche secondo la tabella sotto riportata
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DOVE SI RICHIEDE/CONSEGNA
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La richiesta di copia, redatta secondo l’apposito modulo, va presentata presso l’ufficio ove si trova il fascicolo (cancelleria del giudice o archivio).
Le copie dei provvedimenti che definiscono il procedimento (Sentenze e Decreti Ingiuntivi) possono essere richieste “on line” utilizzando il sito istituzionale del Ministero della Giustizia accedendo a servizi on line del Giudice di Pace.
Utilizzando questa modalità on line di richiesta, l’utente riceverà una mail con la data in cui è possibile il ritiro e l’importo dei diritti di copia da corrispondere.
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COSA OCCORRE
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Documento di identità in corso di validità o, se procuratore o delegato, delega e copia del documento del delegante o procura rilasciata a norma di legge
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QUANTO COSTA
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Diritto di copia conforme (esente per i procedimenti di valore sino ad euro 1032)
Numero di pagine
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non urgenti
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1
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4
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1-4
5-10
11-20
21-50
51-100
oltre le 100
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€ 5.77
€ 6.74
€ 7.69
€ 9.62
€ 14.43
€ 14.43 più € 5.77 ogni ulteriori 100 o frazione di 100 pagine
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Diritto di copia senza certificazione di conformità
Numero pagine
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Diritto di copia non urgenti
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1
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2
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1-4
5-10
11-20
21-50
51-100
oltre le 100
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€ 0,72
€ 1.44
€ 2.88
€ 5.77
€ 11.54
€ 11.54 più € 5.77ogni ulteriori 100 o frazione di 100 pagine
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In caso di richiesta urgente ( rilascio entro tre giorni lavorativi) il diritto di copia triplica
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TEMPO MEDIO
NECESSARIO
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Entro tre giorni lavorativi dalla richiesta per le copie urgenti, entro cinque giorni lavorativi per quelle senza urgenza.
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