Ai sensi dell’art. 82 del DPR 30 maggio 2002 n. 115 sulle spese di giustizia, l'onorario e le spese spettanti agli ausiliari del giudice, al consulente e al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono liquidati dal giudice assegnatario del procedimento con decreto di pagamento, previa richiesta dell’interessato.
Per la liquidazione degli importi, si terrà conto dei valori medi delle tariffe professionali vigenti in ordine ad onorari, diritti ed indennità, e della natura dell'impegno professionale svolto quale risulta dall'incidenza degli atti e delle attività sulla posizione processuale della persona difesa.
Ai sensi dell’art. 130 DPR 115/2002, gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà.
Come previsto dall’art. 83 DPR 115/2002, l’onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico.
Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario, alle parti e al pubblico ministero. Il decreto di pagamento può essere opposto davanti al Tribunale; per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice di pace è competente il Presidente del Tribunale.
Divenuto irrevocabile decorsi trenta giorni dall’ultima comunicazione senza che sia stata proposta opposizione, il decreto di pagamento viene caricato dalla cancelleria sul SIAMM per consentirne la conoscenza al beneficiario che potrà così emettere la fattura elettronica.
La fattura elettronica deve essere inviata esclusivamente tramite la piattaforma telematica interattiva SDI-SICOGE
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