Come fare per


Richiesta liquidazione spese e onorari spettanti al difensore di fiducia, al consulente dell’attore-convenuto ammessi al patrocinio a spese dello Stato, ai CTU
Richiesta liquidazione spese e onorari spettanti al difensore di fiducia, al consulente dell’attore-convenuto ammessi al patrocinio a spese dello Stato, ai CTU

 

COS’È

 

Ai sensi dell’art. 82 del DPR 30 maggio 2002 n. 115 sulle spese di giustizia, l'onorario e le spese spettanti agli ausiliari del giudice, al consulente e al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono liquidati dal giudice assegnatario del procedimento con decreto di pagamento, previa richiesta dell’interessato.

Per la liquidazione degli importi, si terrà conto dei valori medi delle tariffe professionali vigenti in ordine ad onorari, diritti ed indennità, e della natura dell'impegno professionale svolto quale risulta dall'incidenza degli atti e delle attività sulla posizione processuale della persona difesa.

Ai sensi dell’art. 130 DPR 115/2002, gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà.

Come previsto dall’art. 83 DPR 115/2002, l’onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico.

Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario, alle parti e al pubblico ministero. Il decreto di pagamento può essere opposto davanti al Tribunale; per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice di pace è competente il Presidente del Tribunale.

Divenuto irrevocabile decorsi trenta giorni dall’ultima comunicazione senza che sia stata proposta opposizione, il decreto di pagamento viene caricato dalla cancelleria sul SIAMM per consentirne la conoscenza al beneficiario che potrà così emettere la fattura elettronica.

La fattura elettronica deve essere inviata esclusivamente tramite la piattaforma telematica interattiva SDI-SICOGE

 

A CHI E’ RIVOLTO/

CHI LO PUO’ RICHIEDERE

Difensori di ufficio/di fiducia, consulenti tecnici di persone ammesse al Patrocinio spese dello Stato nei procedimenti civili, ausiliari del magistrato, ai sensi del DPR 30 maggio 2002  n. 115 – Testo Unico Spese di Giustizia

DOVE SI RICHIEDE/CONSEGNA

La richiesta di liquidazione deve essere trasmessa via web tramite il Portale del Ministero della Giustizia utilizzando il sistema https://lsg.giustizia.it. (Liquidazione Spese di Giustizia), operando sulla piattaforma SIAMM, previa registrazione.

 

COSA OCCORRE

Alla istanza web va allegato un file con la scansione della richiesta di liquidazione e della nota spese.

QUANTO COSTA

Nulla

TEMPO MEDIO

 NECESSARIO

Le istanze di liquidazione inoltrate a mezzo applicativo SIAMM sono esaminate e prese in carico dall’ufficio spese pagate con cadenza quasi giornaliera, e trasmesse tempestivamente alla cancelleria del giudice competente per l’emissione del decreto di pagamento.

 

Giudice di Pace

Sede Civile: Palazzina Via Cavour Conte Camillo Benso, 60
90133 - Palermo (PA)
Sede Penale: Via Doninzetti, 14
90134 - Palermo (PA)

Tel. 091 - 74 22 111



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