COS’È
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E’ l’atto che attesta la presenza di una persona all’udienza penale in qualità di testimone, e viene rilasciato su richiesta dell’interessato.
Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, la persona interessata può sostituire tale certificato con una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.
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A CHI E’ RIVOLTO/
CHI LO PUO’ RICHIEDERE
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La persona che ha assistito ad un fatto, o che comunque ha informazioni su di un fatto rilevante in un processo penale, può essere citata e sentita nell'ambito di un processo penale in qualità di testimone.
Prestare testimonianza in una causa penale, oltre a rappresentare una forma di collaborazione per il buon funzionamento della Giustizia, costituisce un obbligo giuridico.
Nel caso il Testimone non si presenti, senza giustificato motivo, il Giudice, a norma dell'art. 133 del c.p.p., può disporne l'accompagnamento a mezzo della Polizia Giudiziaria e può condannarlo al pagamento di una somma da € 51 a € 516 e alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.
In caso di gravi e giustificati motivi, che non consentano al teste di comparire nel giorno fissato per la sua audizione, egli deve comunicare tempestivamente l’impedimento inviando una comunicazione scritta ( a mezzo e-mail, pec, fax) alla Cancelleria della Sezione Penale, unitamente alla documentazione a suffragio.
Al termine della deposizione, al testimone, che ne faccia richiesta, sarà rilasciata dal Cancelliere d'udienza una certificazione della sua comparizione quale teste. La certificazione può essere rilasciata anche alla fine dell’udienza dal personale di cancelleria.
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DOVE SI RICHIEDE/CONSEGNA
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Cancelleria - Sezione Penale del Giudice di Pace – Via Donizetti n° 14, Palermo-
Piano 2°- Orari: dal lunedì al venerdì 8.30-13.30/ 14.00-15.00
Può essere richiesta e trasmessa anche per pec
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