Come fare per


RICHIESTA LIQUIDAZIONE SPESE ED ONORARI DEL DIFENSORE DI FIDUCIA DELLA PARTE AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E DEL DIFENSORE D’UFFICIO NEI PROCEDIMENTI PENALI
RICHIESTA LIQUIDAZIONE SPESE ED ONORARI DEL DIFENSORE DI FIDUCIA DELLA PARTE AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E DEL DIFENSORE D’UFFICIO NEI PROCEDIMENTI PENALI

COS’È

 

Ai fini della liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore di fiducia della parte  ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, ovvero, del difensore d’ufficio di imputato irreperibile e (nei casi previsti dagli artt. 116 e 117 D.P.R. 115/2002), a seguito dell’entrata in vigore (in data 1/1/2016) del comma 3-bis dell’art. 83 del DPR 115/2002 (TUSG), aggiunto dal comma 783 dell’art. 1 della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), è necessaria un’istanza in duplice forma (cartacea/informatica).

In particolare, poiché il decreto di liquidazione è emesso dal Giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase del processo cui si riferisce, il difensore può in atto depositare la richiesta di liquidazione direttamente all’udienza definitoria.

La registrazione dell’istanza web al SIAMM sarà curata dal beneficiario in un momento successivo, corredando la stessa, in allegato, della copia del decreto di liquidazione già emesso all’udienza.

Tramite la piattaforma SIAMM sarà possibile monitorare in tempo reale lo stato dell’istanza web, attraverso gli aggiornamenti degli stadi di lavorazione e ricevere, tramite PEC, comunicazioni telematiche sul cambiamento di stato.

 

A CHI E’ RIVOLTO/

CHI LO PUO’ RICHIEDERE

 

Il difensore dell’imputato, della parte civile, della  persona offesa, ammessi al patrocinio a spese dello Stato; il difensore d’ufficio d’imputato irreperibile  ovvero dopo aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali

DOVE SI RICHIEDE/CONSEGNA

 

L’istanza web deve essere trasmessa tramite il Portale del Ministero della Giustizia utilizzando il sistema L.S.G (Liquidazione Spese di Giustizia), operando sulla piattaforma SIAMM, previa registrazione.

L’istanza cartacea deve essere depositata in udienza, all’atto della precisazione delle conclusioni e della formulazione delle richieste definitorie del processo.

 

COSA OCCORRE

 

All’istanza web occorre allegare nota spese esplicativa dell’attività svolta dal difensore, distinta per fasi, indicando i relativi numeri di procedimento penale relativi ai seguenti registri:

Mod. 21 bis              Registro notizie di reato noti

Mod. 44                   Registro notizie di reato ignoti

Mod. 16 bis              Registro Generale (dibattimento)

Mod. 20 bis              Registro G. di Pace Circondariale (GIP)

Mod. 32 bis              Registro Giudice dell’esecuzione

 

 

 

In caso di patrocinio a spese dello Stato, occorre altresì allegare:

copia del decreto di ammissione;

copia della nomina.

 

In caso di difesa d’ufficio:

copia del decreto di irreperibilità;

copia atti comprovanti le ricerche effettuate;

copia atti comprovanti il vano tentativo di recupero.

 

QUANTO COSTA

Nulla.

 

TEMPO MEDIO

 NECESSARIO

L’acquisizione della istanza avviene in tempo reale.

Giudice di Pace

Sede Civile: Palazzina Via Cavour Conte Camillo Benso, 60
90133 - Palermo (PA)
Sede Penale: Via Doninzetti, 14
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Tel. 091 - 74 22 111



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