COS’È
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E’ la procedura diretta alla emissione dell’ordine di pagamento delle spese di viaggio e delle indennità spettanti ai testimoni non residenti, che sono stati chiamati a deporre in un processo penale .
Tali spese sono anticipate dall’Erario mediante emissione di apposito ordine di pagamento, nel caso di testi citati dal P.M. o dal Giudice, ovvero se citati ad iniziativa della parte privata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Le spese di viaggio spettanti ai testimoni non residenti citati a richiesta della parte privata non ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sono soltanto quantificate dal funzionario dell'Ufficio Spese di Giustizia che emette l'ordine di pagamento a carico della parte che ha richiesto la citazione
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A CHI E’ RIVOLTO/
CHI LO PUO’ RICHIEDERE
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I testimoni non residenti chiamati a deporre nel processo penale, possono richiedere il rimborso delle spese di viaggio sostenute, e il pagamento di una indennità in base alla durata del viaggio e del soggiorno nel luogo dell’esame testimoniale.
Il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, è pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea, o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall’Autorità Giudiziaria.
L’indennità è di € 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio e di € 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell’esame.
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DOVE SI RICHIEDE/CONSEGNA
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Cancelleria della 1^ Sezione Penale – Via Donizetti n° 14, Palermo
Piano 2°
Orari: dal lunedì al venerdì 8.30-13.30/ 14.00-15.00
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COSA OCCORRE
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- Istanza scritta (modulistica reperibile in cancelleria e nel sito) completa delle coordinate del conto corrente bancario o postale, presso cui si richiede l’accreditamento delle somme spettanti;
- l’atto di citazione teste, completa della relata di notifica;
- certificazione di presenza rilasciata dal cancelliere in udienza;
- biglietti di viaggio (il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ritenuto che in mancanza del titolo di viaggio la spesa potrà essere rimborsata, in via eccezionale, nei soli casi in cui sia oggettivamente impossibile produrre il titolo - es. per smarrimento o utilizzo di mezzi di trasporto diversi da quelli di linea, ecc.- sulla base di idonea documentazione, quale la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal teste ai sensi dell'art. 47DPR 445/2000); - eventuale autorizzazione all'uso del mezzo aereo (da richiedere preventivamente all'Autorità Giudiziaria).
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