COS’È
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Le parti del processo civile, e gli ausiliari nominati dal Giudice, possono depositare in corso di causa in cancelleria oppure dinanzi al giudice, nel rispetto degli eventuali termini previsti dalle norme processuali: comparsa di costituzione e di risposta, comparsa d’intervento, memorie difensive e conclusive, produzione di documenti, relazione di consulenza tecnica e istanze di liquidazione
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A CHI E’ RIVOLTO/
CHI LO PUO’ RICHIEDERE
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Gli atti possono essere depositati dalle parti personalmente o dai loro difensori, dai consulenti tecnici nominati dal Giudice
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DOVE SI RICHIEDE/CONSEGNA
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Il deposito di atti avviene di regola nella cancelleria del Giudice procedente
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COSA OCCORRE
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L’atto o il documento da depositare e una copia per il fascicolo d’ufficio, nonché una o più copie per le altre parti processuali
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QUANTO COSTA
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Il deposito atti è di regola esente da tasse o imposte, ad eccezione della comparsa di costituzione o risposta che contenga una domanda riconvenzionale o la chiamata di terzo. In questi casi, è dovuto il contributo unificato secondo quanto previsto dall’art. 13 co. 1 bis del DPR n. 115/2002.
Il contributo unificato è dovuto anche in caso di atto d’intervento volontario di terzo.
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TEMPO MEDIO
NECESSARIO
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Effettuato l’accesso in cancelleria, il deposito avviene immediatamente con la presentazione dell’atto.
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