Convalida espulsione amministrativa immigrati e ricorso avverso il decreto di espulsione |
COS’È
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- Convalida espulsione amministrativa dello straniero ( 13, co. 2 e 5.2 cpv. del D. Lgs. N. 286/1998): l’espulsione amministrativa dello straniero è disposta dal Prefetto con decreto motivato immediatamente esecutivo. Le misure per l’esecuzione di tale decreto sono adottate dal Questore, con provvedimento che deve essere notificato all’interessato e comunicato entro 48 ore al Giudice di Pace territorialmente competente per la convalida.Il Giudice, entro le 48 ore successive alla comunicazione, fissa l’udienza in camera di consiglio che si svolge con la partecipazione necessaria di un difensore di fiducia o nominato di ufficio. Il Giudice, verificata la sussistenza di tutti i requisiti di legge, emette nella stessa udienza decreto di convalida del provvedimento del questore; in caso contrario, il provvedimento perde ogni effetto. Il decreto di convalida del Giudice di pace è ricorribile per cassazione; la proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.
- Ricorso avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto (art. 13 co 8 del D. Lgs. N. 286/1998 e art. 18 del Lgs. n. 150/2011): il decreto di espulsione emesso dal Prefetto può essere impugnato unicamente davanti al giudice di pace del luogo in cui ha sede l’autorità che lo ha disposto. Il ricorso è proposto entro 30 giorni dalla notifica del decreto di espulsione ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero. Il giudice, se il ricorso è stato proposto fuori termine, lo dichiara inammissibile; in caso contrario emette decreto di fissazione udienza, che viene notificato a cura della cancelleria almeno 5 giorni prima della data della stessa. L’autorità che ha emesso il provvedimento di espulsione può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati; lo straniero se sprovvisto di difensore di fiducia, è ammesso alla difesa di ufficio con oneri a carico dell’erario, ovvero al gratuito patrocinio a spese dell’erario. Se necessario, può essere assistito anche da un’interprete.Il giudizio è definito entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. La decisione del giudice di pace è ricorribile soltanto per cassazione.
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A CHI E’ RIVOLTO/
CHI LO PUO’ RICHIEDERE
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- Il procedimento di convalida del decreto di espulsione viene attivato dagli organi della Questura.
- Il ricorso avverso il decreto d’espulsione è attivato dallo straniero, tramite il suo Avvocato, che vuole impugnare il decreto d’espulsione emesso dal Prefetto.
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DOVE SI RICHIEDE/CONSEGNA
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- Il ricorso avverso il decreto di espulsione può essere depositato:
- al Ruolo Gen. Civ. piano terra, st. 14, nella sede di via Cavour nn. 40/60, da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 -13.00 / 14.00-15.00;
- a mezzo servizio postale;
- tramite una rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero, che ne cura l’inoltro all’autorità giudiziaria competente, dopo avere autenticato la sottoscrizione del ricorrente e raccolto la procura speciale conferita al difensore.
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COSA OCCORRE
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- Per la convalida del decreto di espulsione: la richiesta di convalida delle misure disposte in esecuzione del decreto di espulsione del Prefetto, la copia di quest’ultimo ed il verbale di notifica allo straniero, la nomina del difensore di fiducia dello straniero ove esista, la fotocopia del passaporto;
- Per la proposizione del ricorso avverso il decreto d’espulsione: atto di ricorso con allegato il decreto di espulsione notificato, e i documenti che il ricorrente intende produrre. Il ricorso può essere sottoscritto personalmente dallo straniero espulso.
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QUANTO COSTA
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Entrambe le procedure di convalida e di ricorso sono totalmente esenti da spese per imposte e tasse. E’ previsto inoltre l’ammissione dello straniero alla difesa di ufficio o di fiducia a carico dello Stato, ovvero al gratuito patrocinio a spese dell’Erario.
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TEMPO MEDIO
NECESSARIO
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- Il procedimento di convalida si esaurisce entro e non oltre le 48 ore dalla ricezione della richiesta da parte degli organi della Questura.
- Il ricorso avverso al decreto di espulsione deve essere definito entro 20 giorni dal deposito dell’atto.
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