Cos'è | È una misura cautelare che il giudice può applicare, sia in sede penale (nel corso di indagini penali o di un procedimento penale) che in sede civilistica, a tutela di persone facenti parte della famiglia, se vittime di violenze o abusi comportanti grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà.
L’applicazione della misura in sede penale presuppone l’avvio di indagini per delitti corrispondenti (maltrattamento in famiglia, lesioni, violenza sessuale, violenza privata ecc.), indagini che normalmente dovranno essere precedute da denuncia (o querela) sporta all’autorità competente dalla vittima o da altra persona informata sui fatti.
In sede civilistica la misura può essere richiesta dalla vittima, se maggiorenne, nei confronti del coniuge o di un convivente o di altro componente del nucleo familiare adulto, se autore del comportamento pregiudizievole.
Con l’ordine di protezione il giudice: - impone al responsabile la cessazione della condotta pregiudizievole
- dispone il di lui allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente
- prescrive al responsabile, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante (casa familiare, luogo di lavoro, eventualmente domicilio della famiglia di origine o domicilio di prossimi congiunti, luoghi di istruzione dei figli)
- dispone eventualmente l’intervento dei servizi sociali
- prescrive il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi, se per l’assenza dell’allontanato queste sono destinate a rimanere prive dei mezzi di sussistenza.
La durata dell’ordine di protezione non può essere superiore a un anno, salvo la proroga, che va richiesta, in caso del perdurare dei gravi motivi, con apposita istanza, da presentarsi prima della scadenza del termine prefissato dal giudice. |
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