Cos'è | Il concordato preventivo è un mezzo di soddisfacimento delle ragioni dei creditori che si differenzia dal fallimento in quanto si svolge in luogo di esso, impedendone la dichiarazione e le conseguenze di ordine personale e patrimoniale.
Esso consiste in un accordo tra l’imprenditore e la maggioranza dei creditori finalizzato a risolvere la crisi aziendale, evitando il fallimento mediante una soddisfazione, anche parziale, delle ragioni creditorie.
Il concordato preventivo trova oggi la sua disciplina negli artt. 160 – 186 della Legge Fallimentare del 1942 con le modifiche introdotte dal c.d. “Decreto competitività” (convertito poi nella L. 14 maggio 2005, n. 80) e dal c.d. “Decreto correttivo” (D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169) e con le modifiche introdotte dalla Legge n.98/2013 e dalla Legge n.9/2014. |
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Come si richiede e documenti necessari | La procedura di concordato inizia con la domanda di ammissione, che consiste in un ricorso, sottoscritto dall’imprenditore (o debitore) e diretto al Tribunale di Palermo, luogo in cui si trova la sede principale dell’impresa. Tale sede si identifica con il luogo dove l’imprenditore svolge prevalentemente l’attività; il trasferimento della stessa intervenuto nell’anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.
Il debitore deve presentare con il ricorso l’originale e una copia dei seguenti documenti: - la nota di iscrizione a ruolo
- la Visura della Camera di Commercio della società proponente aggiornata almeno a 7 gg. dalla presentazione della domanda;
- i bilanci societari relativi all’esercizio degli ultimi tre anni corredati delle relative note di deposito;
- i documenti comprovanti gli adempimenti previsti dall’art. 152 L.F.
- una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa;
- uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione
- l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore
- il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili
- il Piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta.
Il piano di risanamento deve essere accompagnato dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 L.F. per poter esercitare la funzione di curatore che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. |
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